Sicurezza sul lavoro 4 - Le attività di prevenzione secondo l'articolo 20 della Legge 833 del 1978

L'art 20 della L 833/78 ha definito le attività di prevenzione e anche se un po' vecchio continua ad essere attuale.
L'articolo 20 della legge 833/78 (riforma sanitaria) ha indicato un quadro di attività che definisce un modello razionale per lo sviluppo delle attività di prevenzione del Sevizio pubblico. 
E' implicio un approccio secondo criteri di priorità e le funzioni di vigilanza, attribuite con l'articolo 21, sono fortemente inserite in questo contesto.
Il DPCM  17Dicembre 2007  "Esecuzione dell'accordo del 1° agosto 2007, recante: Patto per la tutela della salute e la
prevenzione nei luoghi di lavoro" aggiorna i criteri definiti dall'art 20 della 833 confermando il lavoro secondo criteri di priorità, la progettazione e la programmazione il coinvolgimento della parti sociali. Ma il DPCM 17 dicembre 2007, pur con  molti aspetti positivi, presenta anche molti obiettivi velleitari.

Intendiamoci, la conduzione di attività di prevenzione pensate e realizzate sulla base di criteri razionali continua ad avvenire in molte ASL. ma diventa sempre più difficile a causa di obiettivi non ponderati e dalla mancanza di coerenza tra obiettivi e risorse.

Carlo Proietti

20. (Attività di prevenzione). - Le attività di prevenzione comprendono:

a) la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti [di vita e] di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, nonché al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell'articolo 27; i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite dall'articolo 14 (6);
b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentramento comunale, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui al successivo articolo 27, e le rappresentanze sindacali;

c) l'indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti [di vita e] di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attività delegate ai sensi del primo comma, lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 7 (6);
d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;
f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.
Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l'attività di prevenzione le unità sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma la tutela del segreto industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi di igiene sia dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo articolo 22, sia degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.
Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unità produttiva.
(6) Si ricorda che il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177 (G.U. 5 giugno 1993, n. 130), in seguito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha abrogato l'articolo 20 primo comma, della presente legge, alla lettera a) e c) limitatamente ai termini "di vita e".

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